ART. 78 bis - ASSEMBLEE
(ex art.58 ccl enea 1988-1991)
1. Il personale ha diritto di riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'Ente, fuori dell'orario di lavoro nonché, nel limite di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione.
2. Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unità produttiva.
3. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto costituite nell'ambito delle singole Unità produttive dell'Ente.
4. La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali è notificata al Direttore dell'Unità produttiva di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilità dei locali, l'indicazione dell'ore di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno.
5. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla Direzione dell'Unità produttiva, dirigenti sindacali esterni alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.
6. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro.
7. La partecipazione del dipendente alle assemblee durante l'orario di lavoro deve risultare registrata con le modalità in uso nell'unità produttiva per quanto concerne l'accertamento delle presenze.
8. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia die beni patrimoniali dell'Ente, sono stabilite, a livello di ogni singola unità produttiva tra le R.S.A. ed il Direttore della unità produttiva medesima.