ART. 79 ter - TRASFERIMENTO DIRIGENTI SINDACALI
(ex art.62 ccl enea 1988-1991)
1. L'Ente, qualora intenda disporre il trasferimento per esigenze di servizio di un dirigente sindacale ad altra unitā produttiva, č tenuto a comunicare per iscritto, in conformitā al disposto del 3° comma del precedente articolo 61 (art.79 bis del presente contratto) i motivi del provvedimento proposto alla competente Organizzazione Sindacale.
2. La predetta Organizzazione notifica, entro 40 giorni dalla data di ricezione della comunicazione il proprio nulla osta, ovvero, i motivi della opposizione.
3. In mancanza di riscontro da parte dell'Organizzazione Sindacale nei termini suindicati, l'Ente ha facoltā di disporre il trasferimento.