ART. 84 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. I dirigenti ENEA sono obbligatoriamente iscritti alla gestione di cui al punto 2) del protocollo aggiuntivo all'accordo di rinnovo del C.C.N.L. del 3 ottobre 1989, con le modalità di contribuzione definite al punto 5) del protocollo stesso.
2. Inoltre i dirigenti ENEA dal 1° gennaio 1997 sono obbligatoriamente iscritti, a loro scelta, ad una delle seguenti forme assicurative:
a) tutele assicurative previste dall'art.12 del C.C.N.L. 16 maggio 1985 come modificato dall'accordo di rinnovo del 3.10.89.
b) tutele assistenziali previste all'art. 18 parte IV del C.C.N.L. FNDAI del 27.04.1995 e successive intese tra le parti firmatarie.
E' data facoltà ai dirigenti di iscriversi ad entrambe le forme assicurative restando a loro carico una delle forme stesse.