ART. 84 bis - DIMISSIONI - RECESSO DA PARTE DELL'ENTE
(ex art.71 ccl enea 1988-1991)
1. Il dirigente può in qualunque momento manifestare la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro inoltrando per iscritto alla Direzione dell'Ente domanda di dimissioni.
2. Le dimissioni hanno effetto solo se sono accettate dall'Ente con formale provvedimento. In caso di mancata accettazione le dimissioni stesse possono essere ritardate per motivate esigenze di servizio per non più di 90 giorni dalla data indicata dal dirigente.
3. Il dirigente che ha presentato le dimissioni è tenuto a prestare servizio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse.
4. Salvo il caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, l'Ente non potrà recedere dal contratto a tempo indeterminato, senza che ne abbia data comunicazione scritta al dirigente almeno otto mesi prima della data indicata per la cessazione del rapporto se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni . Il termine è aumentato di un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi; per il computo di tale ultimo termine, viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come un anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Ente dei termini suddetti, è dovuta al dirigente un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito per i periodi di tempo sopra indicati.