ART. 84 ter - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

(ex art.74 ccl enea 1988-1991)

 

1. Nel caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.

Ove la risoluzione avvenga ad iniziativa dell'Ente, questo è tenuto a specificarne la motivazione.

 

2. Qualora il dirigente non ritenga appropriata e giustificata la motivazione addotta dall'Ente, e il giudice competente riconosca ingiustificata la motivazione stessa, sarà corrisposta dall'ENEA un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile fino ad un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.

 

3. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure:

- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto;

- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto;

- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto;

- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto;

- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto;

- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto;

 

4. Le disposizioni del presente articolo, salvo la comunicazione di cui al primo comma, non si applicano nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).

 

5. Ove la risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'ENEA avvenga per mancata accettazione del trasferimento disposto dall'Ente, spetta al dirigente l'indennità di cui al 5° comma dell'art.71 (art.84 bis del presente contratto). Questa compete anche dove sia il dirigente a procedere alla risoluzione del rapporto, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento.

Tale facoltà deve essere esercitata entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di trasferimento.

 

 

art.prec. art.succ.