ART. 88 - SUPERMINIMI E PREMI DI PRODUTTIVITA'
INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE

1. In relazione al raggiungimento di risultati di natura sistematica o di carattere episodico l'Ente attribuisce rispettivamente superminimi o premi di produttività finalizzati al riconoscimento della qualità delle prestazioni

Al finanziamento dell'istituto del superminimo si provvede oltrechè con le risorse previste in fase di definizione dei rinnovi contrattuali con una somma corrispondente al 90% dell'ammontare delle risorse in precedenza destinate alla corresponsione dell'elemento di retribuzione di cui al punto b) dell'art. 67 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991.

Al finanziamento dei premi di produttività si provvede con il fondo di cui all'art. 35.

2. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto è istituita un'indennità sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991. Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennità.

3. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario al personale dirigente nella seguente misura :

FASCE A) e B)           L. 1.435.000

FASCE C)-D)-E)          L. 1.780.000

 

art.prec. art.succ.