ART. 88 bis - Rappresentanze sindacali aziendali

(ex art.21 ccl enea 1988-1991)

 

1. I dirigenti aderenti alla FNDAI possono costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali nell'ambito delle varie Unità produttive.

 

2. Una volta costituite le Rappresentanze Sindacali Aziendali, la FNDAI, anche tramite i propri sindacati territoriali, darà comunicazione all'Ente che esse operano nell'ambito della stessa Organizzazione indicandone i relativi responsabili.

 

3. L'ENEA riconosce alla R.S.A. Nazionale FNDAI dei dirigenti dell'ENEA un ruolo consultivo in via preventiva ed un ruolo di successiva verifica relativamente alle politiche industriali ed alle politiche per la dirigenza dell'Ente, con riferimento all'organizzazione strutturale di quest'ultimo. In particolare la R.S.A. sarà sentita sui criteri generali per l'applicazione della normativa contenuta nella presente sezione specifica. Le modalità di esercizio di tali ruoli saranno definite da apposito protocollo d'intesa tra l'ENEA e la FNDAI.

 

art.prec. art.succ.