ART. 89 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO

1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione delle norme contenute nel contratto collettivo, le Parti che le hanno sottoscritte si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte che richiede l'incontro invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce con le procedure di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 29/93 la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

4 Con analoghe modalità si procede, tra le Parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi stipulati a livello decentrato. L'eventuale accordo stipulato sostituisce con le procedure di cui all'art. 51, 3° comma, del decreto legislativo n. 29/93 la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza dell'accordo.

5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53 comma 2 del decreto legislativo n. 29/93.

 

art.prec. art.succ.