ART. 88 ter - DISPOSIZIONI GENERALI

(ex art.76 ccl enea 1988-1991)

 

1. Per quanto non diversamente regolato dalla presente sezione valgono - in quanto applicabili - le norme collettive in vigore per il personale non dirigente dell'Ente inquadrato nel massimo livello.

 

2. Il personale dirigente esplica la propria attivitą senza limiti di orario, ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 15.3.1923 n.692.

 

art.prec. art.succ.