ART. 5 - CONTRATTI A TERMINE
1. Oltre che per le ipotesi contemplate dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, ivi inclusi i limiti precisati con la legge 24 dicembre 1993 n. 537, art.3, comma 23 e comma 27, l'Ente potrà procedere, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, ad assunzioni, con contratti a termine della durata massima di cinque anni, di personale tecnico-scientifico e di personale tecnico-amministrativo laureato o diplomato in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni. I suddetti contratti dovranno prevedere un trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità esistenti nell'Ente.
2. La realizzazione del programma costituente il presupposto dell'assunzione a termine o la scadenza del contratto (eventualmente prorogato) comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti, con esclusione delle ipotesi di cui alla legge 230/1962 e successive modificazioni e integrazioni, potrà essere a carico del contributo ordinario dello Stato entro il limite massimo del 50%. La parte rimanente dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi.
4. Il contingente del personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi con esclusione delle ipotesi di cui alla legge 230/1962 non potrà superare, in ogni caso a livello di Ente, il 10% del riferimento numerico fissato con il Decreto Interministeriale emanato il 6.5.1994 dal Ministro per la Funzione Pubblica d'intesa con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in applicazione dell'art. 5 comma 28 della legge 537/93.
Sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadano sui fondi derivanti da contratti con Istituzioni comunitarie ed internazionali di cui al comma 27 dell'art. 5 della legge n. 537/1993.
5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Con il consenso del dipendente il termine del contratto a tempo determinato può essere, eccezionalmente, prorogato per una sola volta per una durata non superiore a quella prevista per il contratto iniziale.
Alla scadenza della proroga non potrà essere assegnato un ulteriore contratto.