ART. 6 - PROGETTI DI FORMAZIONE - LAVORO
1. L'ENEA può costituire per specifici progetti afferenti materie di interesse istituzionale dell'Ente rapporti di formazione-lavoro in base a quanto previsto dall'art. 7, 6° comma della L. 29.12.1988 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 La durata dei suddetti rapporti è normalmente di un anno, prorogabile, nell'interesse dell'Ente, a due.
3. L'Ente delibererà, entro 120 giorni con apposito provvedimento, le procedure di selezione del personale interessato dai progetti di formazione lavoro nonché i criteri di oggettiva valutazione dei titoli richiesti in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 30.03.1989, n. 127 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 70. del presente C.C.L.