ART. 9 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
1. Ai fini dell'inquadramento del personale č definita una struttura unica articolata su otto livelli professionali.
Le declaratorie relative ai livelli professionali sono riportate nell'Allegato A.1 al presente contratto.
2. L'8° livello prevede il gradino di retribuzione denominato 8.1 che corrisponde alle prestazioni professionali di cui all'Allegato A.2
3. L'inquadramento del personale viene effettuato per confronto tra le declaratorie di cui al precedente comma 1° e le specifiche attivitā assegnate e svolte dai singoli dipendenti, desumibili da apposite schede di descrizione dei contenuti e dei requisiti della posizione di lavoro.
Al fine di facilitare detto confronto verrā adeguato, previo esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie, il sistema di profili esemplificativi delle declaratorie stesse.
4. La valutazione delle attivitā assegnate e svolte dai dipendenti ai fini dell'inquadramento viene compiuta con riferimento ad indicatori attinenti alla complessitā delle attivitā stesse (conoscenze, esperienze, autonomia, iniziativa, relazioni, ecc.)
5. Ai fini della valutazione di cui al precedente comma 4, si tiene anche conto della prevalenza qualitativa e temporale dei contenuti delle attivitā svolte.
6. I livelli/gradini da attribuire all'atto dell'assunzione sono previsti dall'apposito Regolamento per le Assunzioni.