ART. 10 - SVILUPPO PROFESSIONALE E PRODUTTIVITA'

1. Lo sviluppo professionale è basato sul riconoscimento e sulla valutazione delle capacità professionali dei dipendenti, espresse nell'espletamento delle attività affidate. Sarà quindi promosso lo sviluppo professionale nell'ambito di una equilibrata evoluzione delle tecnologie, dell'organizzazione e della produttività complessiva. A tal fine, saranno promosse nuove forme di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'arricchimento dei profili professionali ed alla formazione professionale.

2. In relazione allo sviluppo professionale e agli obiettivi raggiunti l'Ente è tenuto ad effettuare passaggi di livello/gradino e ad attribuire superminimi e premi di produttività secondo le modalità definite ai successivi articoli 11 e 12 e nei limiti delle risorse finanziarie stabilite all'atto della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione dei superminimi è finalizzata al riconoscimento della qualità delle prestazioni individuali con riferimento al raggiungimento di risultati di natura sistematica.

L'attribuzione dei premi è finalizzata al riconoscimento della qualità delle prestazioni con riferimento al raggiungimento di prefissati obiettivi e/o incrementi di produttività di carattere episodico.

 

art.prec. art.succ.