ART. 12 - SUPERMINIMI E PREMI DI PRODUTTIVITA'

1. Entro il 1° trimestre di ogni anno la Direzione dell'Ente assegnerà ad ogni Unità della Macrostruttura due disponibilità finanziarie relative, rispettivamente, ai superminimi ed ai premi di produttività, da attribuire al personale appartenente all'Area Tecnico Amministrativa. L'assegnazione sarà preceduta dalla definizione da parte dell'Ente di procedure e criteri per l'attribuzione dei premi e dei superminimi ; tale definizione avverrà previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.

Successivamente ogni singola Unità di Macrostruttura procederà all'attribuzione di detti superminimi e premi in modo autonomo.

2. Gli importi relativi ai premi saranno stanziati con il bilancio dell'esercizio cui la valutazione si riferisce e saranno erogati in un'unica soluzione con la retribuzione del successivo mese di giugno.

Le modalità di finanziamento dei premi di produttività sono definiti nel successivo art. 36 del presente contratto.

3. L'entità complessiva delle disponibilità per i superminimi è determinata in applicazione del successivo art. 34.

 

art.prec. art.succ.