ART. 11 - SVILUPPO DI INQUADRAMENTO

1. Lo sviluppo dell'inquadramento potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) partecipazione di personale interno a concorsi pubblici banditi dall'Ente per il reperimento di personale in relazione a posizioni disponibili e vacanti la cui copertura è necessaria per l'esecuzione delle attività previste, anche in deroga ai limiti di età previsti per i concorrenti esterni;

b) valutazioni selettive di personale che presenta uno sviluppo professionale particolarmente rilevante in termini di capacità acquisite e dimostrate.

Le posizioni da mettere a concorso di cui alla lett. a) saranno definite in sede di pianificazione operativa annuale.

I passaggi di cui alla lettera b) avranno luogo con cadenza annuale per una frazione non superiore al 7% del personale dell'Area Tecnico-Amministrativa.

Sempre nel limite del 7% annuale sopracitato potranno altresì essere effettuate, al di fuori delle operazioni periodiche, revisioni dell'inquadramento, in casi eccezionali, nei quali risulti oggettivamente manifesta e verificata - attraverso modalità procedurali specifiche - una crescita professionale del dipendente tale da far corrispondere l'attività da questi svolta in via stabile, ai contenuti ed a ogni altro elemento proprio di un superiore livello o per il livello 8 di un gradino di retribuzione.

I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali relative al quadriennio 1994-1997 avranno decorrenza 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997 nei limiti delle disponibilità finanziarie definite per il secondo biennio contrattuale.

2. In particolare per quanto riguarda i dipendenti privi di precedente esperienza lavorativa assunti ai livelli iniziali stabiliti nel "Regolamento per le Assunzioni" sono previste le seguenti valutazioni, finalizzate ai passaggi al livello/gradino superiore:

- personale con diploma di laurea: valutazione non prima di due anni dalla data di assunzione;

- personale con diploma universitario: una prima valutazione non prima di quattro anni dalla data di assunzione; una successiva valutazione potrà essere effettuata non prima di due anni dal passaggio al livello superiore rispetto a quello di assunzione;

- restante personale: una prima valutazione non prima di quattro anni dalla data di assunzione; una successiva valutazione potrà essere effettuata non prima di quattro anni dal passaggio al livello superiore rispetto a quello di assunzione.

3. Lo sviluppo professionale dei dipendenti, sempre nel limite del 7% di cui al comma 1, sarà anche valutato nei tre mesi successivi al rientro da periodi di congedo per motivi di studio, di ricerca scientifica o di collaborazione industriale e nei casi di rientro in servizio di dipendenti già collocati fuori ruolo ed in genere da aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, ove sussista l'interesse dell'Ente di valorizzare la capacità professionale in tale periodo acquisita dai dipendenti medesimi.

4 La procedura relativa alle valutazioni selettive di cui al comma 1 sarà definita con atto dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.

 

art.prec. art.succ.