ART. 15 - CHIAMATA FUORI ORARIO

1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non configurare né una protrazione né una anticipazione del normale orario di lavoro.

2. Al dipendente che, richiestone, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario" vengono corrisposte le seguenti quote orarie della retribuzione, con i relativi compensi di lavoro straordinario, feriale, notturno e festivo:

- fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;

- fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;

- fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;

- fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;

- oltre le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore effettivamente lavorate.

3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote orarie di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal responsabile dell'Unità interessata con indicazione delle ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che ne hanno determinato l'esigenza.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale "reperibile".

5. I dati relativi del presente trattamento accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Locali.

Saranno effettuate a livello decentrato, riunioni periodiche al fine di verificare l'entità del fenomeno e di individuare, ove necessario, adeguate soluzioni operative.

 

art.prec. art.succ.