ART. 16 - LAVORO IN TURNO

1. I dipendenti possono essere chiamati a prestare servizio in turni continui ed avvicendati così articolati:

a) turni continui ed avvicendati per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive;

b) turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne e notturne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e domenica, oppure della sola domenica).

c) turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio dalle ore 6 alle ore 22 con prestazioni alternate, diurne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e della domenica, oppure della sola domenica).

2. L'istituzione di turni aventi articolazione diversa rispetto a quella sopraprefigurata, potrà essere disposta dall'Ente ove sia richiesta da particolari esigenze operative, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.

3. La individuazione delle esigenze di effettuare lavori in turni continui e avvicendati per specifiche attività non suscettibili di discontinuità operative e la conseguente determinazione del contingente di personale da adibirvi in relazione alle figure professionali allo scopo richieste, sono rimesse al Direttore dell'Unità della Macrostruttura su proposta del Responsabile dell'Unità, in genere dell'Impianto, per le modalità di svolgimento dell'attività in cui l'esigenza è insorta.

4. Ai dipendenti inquadrati ai livelli superiori al 3°, normalmente assegnati in turno, si applicano sulla retribuzione minima mensile del livello professionale di appartenenza e sulla indennità di contingenza nel valore in atto al 31.12.1991, le seguenti maggiorazioni fisse:

- turno di cui al 1° comma lettera a)       26%

- turno di cui al 1° comma lettera b)       15%

- turno di cui al 1° comma lettera c)         7%

In aggiunta alle suddette maggiorazioni, viene altresì corrisposta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria per le ore notturne effettivamente prestate nei tipi di turno a) e b).

Ai dipendenti inquadrati in livelli inferiori al 4°, la base di computo della presente indennità sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al presente comma viene comunque individuata indistintamente in quella corrispondente al 4° livello.

5. Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al 4° comma del presente articolo deve intendersi per lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6. Le suddette maggiorazioni sono corrisposte in ragione degli effettivi turni giornalieri effettuati.

6. Il trattamento di cui al presente articolo non viene praticato nei confronti del dipendente che venga inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 4 giorni. In questo caso, al dipendente sono dovute le normali maggiorazioni per eventuali ore di lavoro notturno o festivo di volta in volta prestate.

7. Il dipendente turnista non può abbandonare il posto di lavoro senza che sia intervenuta la sostituzione o senza specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile.

8. A livello di contrattazione decentrata dovranno essere disciplinate apposite pause per la refezione nel limite massimo di trenta minuti per ogni turno di lavoro non computabili quale orario di lavoro nonché le modalità per assicurare i tempi necessari per le operazioni di vestizione e svestizione e per il passaggio di consegne.

Limitatamente al personale turnista la cui pausa di refezione abbia luogo al di fuori del normale orario di lavoro di cui all'art. 13 potranno essere contrattate, a livello decentrato, modalità di refezione diverse dall'erogazione del servizio mensa purché non comportino aggravi di costo per l'Ente.

9. Al dipendente, che presta servizio in turno presso sedi dislocate fuori dei centri abitati non serviti da servizi pubblici di linea o da mezzi messi a disposizione dall'Ente, compete un rimborso spese di trasporto pari all'indennità chilometrica, di cui al 9° comma dell'art. 49, per un percorso complessivo giornaliero che sarà fissato per i diversi centri a seguito di esame congiunto con le OO.SS. firmatarie.

10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, trimestralmente per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali locali.

 

art.prec. art.succ.