ART. 18 - FESTIVITÀ

1. Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:

a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo compensativo;

b) le seguenti festività:

- Capodanno (1° gennaio);

- Epifania (6 gennaio);

- Lunedì di Pasqua;

- Anniversario della Liberazione (25 aprile);

- Festa del Lavoro (1° maggio);

- Assunzione (15 agosto);

- Ognissanti (1° novembre);

- Immacolata Concezione (8 dicembre);

- Santo Natale (25 dicembre);

- Santo Stefano (26 dicembre)

c) Il giorno del Santo Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro presso cui il dipendente presta normalmente la sua opera.

2. Le festività di cui alla lettera b) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge.

 

art.prec. art.succ.