ART. 19 - FERIE

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 31 giorni lavorativi che assorbono le sei giornate di cui all'art. 1 lettere a) e b) della Legge 23 dicembre 1977 n. 937.

Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa.

2. Il diritto alle ferie matura dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il dipendente assunto posteriormente a tale data ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato.

3. Le ferie vanno godute, di norma, nell'anno di riferimento.

Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del dipendente, le ferie possono essere fatte godere entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Trascorso tale termine, le ferie stesse possono essere disposte d'ufficio.

4. Il riposo annuale per ferie ha normalmente carattere continuativo. Le ferie devono essere fruite secondo turni da stabilirsi in modo da garantire il regolare svolgimento dell'attività, tenuto conto delle esigenze dei dipendenti.

5. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate e non godute per specifiche esigenze di servizio o per comprovate cause di forza maggiore. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dipendente ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.

6. Per eccezionali esigenze di servizio l'Ente può rinviare o anche interrompere le ferie, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire delle ferie stesse, o di completarne il godimento nello stesso anno in cui si riferiscono le ferie e comunque entro il limite temporale previsto nel precedente 3° comma, e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché il rimborso delle spese di viaggio

7. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo che per i dipendenti che cessino dal servizio per eventi non prevedibili senza aver potuto usufruire delle ferie relative all'anno solare in cui è avvenuta la cessazione, nonché per quei dipendenti che cessino dal servizio senza aver potuto usufruire - per motivate specifiche esigenze di servizio ovvero per documentate cause di forza maggiore - delle ferie maturate e non godute al momento della cessazione.

8. Saranno eventualmente stabiliti, previa contrattazione decentrata al livello di singola sede di lavoro dell'Ente uno o più periodi di ferie collettive per l'effettuazione di attività di manutenzione o per altre particolari esigenze di funzionamento della sede di lavoro stessa.

 

art.prec. art.succ.