ART. 22 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali.

I permessi di cui sopra sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

2. I permessi di cui al precedente comma, qualora le richieste superino il 3% delle unitā in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine a:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare attivitā didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b);

3. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza č accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari.

A paritā di condizioni i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore paritā, secondo l'ordine decrescente di etā.

4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

5. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche per rispettive sedi da definirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti della percentuale complessiva di cui al primo comma.

6. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non č obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

7. I permessi previsti dal presente articolo non potranno essere concessi al dipendente in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea che intenda conseguire un ulteriore diploma o laurea.

 

art.prec. art.succ.