ART. 23 - ASPETTATIVA

1. Al dipendente non in prova può essere concesso, sempreché non ostino inderogabili esigenze di servizio, un periodo di aspettativa per motivi familiari o personali fino al massimo di un anno senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ai fini del trattamento di previdenza e dell'indennità di fine rapporto.

2. Il dipendente ha diritto di usufruire di periodi di aspettativa previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

art.prec. art.succ.