ART. 29 bis - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
(ex art.21 ccl enea 1988-1991)
1. Per il trattamento spettante ai dipendenti in caso di servizio militare di leva o di richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Trascorso un periodo di 30 giorni dal collocamento in congedo, senza che il dipendente abbia ripreso il servizio, il relativo rapporto di lavoro viene risolto, salvo obiettive e accertabili ragioni di impedimento.