ART. 30 - RETRIBUZIONE MENSILE
1. La struttura della retribuzione del personale si compone delle seguenti voci:
A) Trattamento fondamentale
a) Retribuzione minima del livello professionale di appartenenza secondo gli importi riportati nell'Allegato B al presente Contratto;
b) Gradino di retribuzione limitatamente a quei dipendenti inquadrati nel livello 8 che ne usufruiscono secondo l'importo di cui all'Allegato B;
c) Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) attribuito con le modalità e secondo gli importi di cui al successivo art. 31 ;
d) Superminimo;
e) Indennità di contingenza congelata ai valori in atto al 31 dicembre 1991 ;
La somma di tutte le componenti è definita "retribuzione fondamentale mensile"
B) Trattamento Accessorio
a) Compensi per il lavoro straordinario;
b) Premi di produttività collettiva ed individuale;
c) Indennità contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di legge.
La somma di tutte le componenti relative al trattamento fondamentale ed accessorio è definita "retribuzione complessiva mensile".
Al personale, ove spettante, è corrisposto un assegno per il nucleo familiare ai sensi della Legge 13/5/88 n° 153 e successive modificazioni.
2. Ai dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto continuano ad essere corrisposti gli aumenti biennali di anzianità congelati al 31 dicembre 1987 nonché l'Elemento Distinto di Retribuzione (E.D.R.) di cui all'art. 28 comma 3° lett. d) del C.C.L. ENEA 31.12.1982.