ART. 31 - ELEMENTO AGGIUNTIVO DI RETRIBUZIONE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto sono soppressi gli istituti denominati Elemento Aggiuntivo di Professionalità (E.A.P.) ed Elemento Valorizzazione Esperienza (E.V.E.).
A decorrere dalla stessa data è attribuito l'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) secondo gli importi :
- di cui all'allegato C per il personale di nuova assunzione ;
- già in godimento sotto forma di Elemento Aggiuntivo di Professionalità (E.A.P.) ed Elemento Valorizzazione Esperienza (E.V.E.) per il personale in servizio .
Restano altresì acquisiti come Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.), i ratei di E.V.E. maturati alla data di stipulazione del presente contratto.
2. I valori di E.A.R. di cui al comma 1 saranno rideterminati al termine del periodo di maturazione secondo le modalità e gli importi riportati nell'art. 33 e nell'allegato D al presente contratto.
I valori di E.A.R. attribuiti sono utili ai fini del trattamento di previdenza e di fine rapporto nonché della 13^ mensilità.