ART. 36. - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1. Allo scopo di incentivare la produttività collettiva ed individuale l'Ente provvede all'erogazione di premi finalizzati al riconoscimento della qualità della prestazione con riferimento al raggiungimento di prefissati obiettivi e/o incrementi di produttività di carattere episodico.

Le risorse finanziarie necessarie possono derivare da :

- un accesso, nei limiti precisati dal prospetto redatto ai sensi degli articoli 51, comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto, ad una quota delle disponibilità definite per il rinnovo contrattuale ;

- una frazione non superiore al 20 per cento dei ricavi relativi alle prestazioni di personale derivanti dalle Entrate Programmatiche dell'Ente (diverse dal Contributo Ordinario dello Stato).

I dati di riferimento da assumere sono quelli dell'esercizio precedente.

Detto fondo è costituito a livello di Ente e le disponibilità complessive sono ripartite fra l'Area tecnico-amministrativa e l'Area dirigenziale e delle specifiche tecnologie professionali -come di seguito indicato :

- per il 70% con riferimento al parametro del monte salari ;

- per il 30% con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna area.

I compensi verranno erogati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;

b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;

c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno della unità di appartenenza e tra unità di appartenenza diverse;

d) capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali

2. Le modalità per l'attuazione saranno definite con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale. La deliberazione dell'ente diventa operativa contestualmente con l'approvazione ministeriale del Bilancio Preventivo dell'Ente di ciascun esercizio. I risultati delle operazioni saranno portati a conoscenza delle OO.SS. firmatarie.

3. La gestione di una quota delle risorse complessive può essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello di Ente.

b

art.prec. art.succ.