ART. 37 - RIASSEGNAZIONE FONDI TRATTAMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE
1. Nel periodo di vigenza contrattuale qualora le somme stanziate dal fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori e dal fondo per l'incentivazione della produttivitą collettiva ed individuale non siano state impiegate nei relativi esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.
2. Le eventuali eccedenze del fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori sono utilizzate per finanziare il fondo per la produttivitą collettiva ed individuale.