ART. 46 - INDENNITÀ MANEGGIO DENARO
1. Il dipendente la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una indennità graduabile, in relazione all'entità del movimento di denaro, dal 3% fino ad un massimo del 4,5% del minimo tabellare contrattuale del livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza nel valore in atto al 31 dicembre 1991. Detta indennità non viene corrisposta durante i giorni di assenza per qualsiasi causa.