ART. 47 - INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE

1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto è istituita una indennità sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure :

Livello/gradino Importo annuo lordo
8.1  670.000
8.0 600.000
7 530.000
6 465.000
5 430.000
4 375.000
3 345.000
2 315.000
1 300.000

 

art.prec. art.succ.