ART. 47 - INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto è istituita una indennità sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure :
Livello/gradino | Importo annuo lordo |
8.1 | 670.000 |
8.0 | 600.000 |
7 | 530.000 |
6 | 465.000 |
5 | 430.000 |
4 | 375.000 |
3 | 345.000 |
2 | 315.000 |
1 | 300.000 |