ART. 49 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN ITALIA E ALL'ESTERO
1. L'Ente in relazione alle esigenze di servizio può inviare il personale in trasferta fuori della sua abituale sede di lavoro.
2. Il personale inviato in trasferta per esigenze di servizio è tenuto, di norma, ad effettuare il viaggio per recarsi sul luogo della trasferta nonché quello per il rientro in orari quanto più coincidenti con l'ordinario orario di lavoro.
3. Al personale in trasferta in Italia e all'estero per periodi non superiori a trenta giorni spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute ed autorizzate, il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e di alloggio debitamente e formalmente documentate nei limiti di cui al seguente comma, nonché delle altre spese richieste per l'espletamento delle attività di servizio durante la missione (es. spese postali, telegrafiche, ecc.).
4. Per quanto concerne le spese di cui al precedente comma dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
A) Alloggio:
- Albergo convenzionato di 1° categoria o residence (per il personale inquadrato nei livelli dal 5° all'8°);
- Albergo convenzionato di 2° categoria o residence (per il personale inquadrato in altri livelli).
B) Vitto
b.1) In Italia :
L. 120.000 giornaliere non cumulabili, con un importo non superiore a L. 80.000 per singolo pasto
b.2) All'estero :
75% dei valori riportati nella Tab. B di cui al successivo comma 8.
Il dipendente che affianchi nella missione altro dipendente di livello superiore è autorizzato ad usufruire dello stesso albergo o residence.
5. Per trasferte in Italia di durata superiore alle 16 ore, oltre al trattamento di cui al 3° comma, è dovuta una indennità forfettaria giornaliera, per il disagio di dover espletare l'attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro, pari allo 0,75% della retribuzione minima del livello di cui all'allegato B al presente contratto e della quota mensile dell'indennità di contingenza congelata ai valori in atto al 31 dicembre 1991.
Per le trasferte all'estero è dovuta allo stesso titolo, una indennità forfettaria giornaliera per il disagio pari all'1,25% della retribuzione minima del livello di cui all'allegato B al presente contratto e della quota mensile dell'indennità di contingenza congelata ai valori in atto al 31 dicembre 1991.
Per le trasferte di durata inferiore alle 16 ore e superiore alle 8 ore la suddetta indennità forfettaria è pari allo 0,25% delle voci retributive sopra indicate.
6. Per trasferte in Italia di durata superiore a trenta giorni sarà riconosciuto un rimborso giornaliero forfettario di L.127.000 in sostituzione di quanto previsto al comma 3.
7. Allo scadere di ogni anno a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto il rimborso forfettizzato di cui al precedente comma 6 ed il massimale di cui al punto b.1) del comma 4 verranno rivalutati sulla base dei tassi di inflazione programmata.
8. Al personale inviato in trasferta all'estero per periodi di durata superiore ai 30 giorni spetta un importo giornaliero forfettario pari ai valori netti riportati nella Tab. B di cui al decreto del Ministero del Tesoro del 24 maggio 1990 concernente il trattamento economico da attribuire al personale dello Stato che si rechi in missione all'estero.
Il personale ENEA è equiparato al personale del gruppo 5 della tabella A allegata al decreto sopracitato.
Tali importi verranno rivalutati a seguito dell'emanazione di nuovi decreti da parte del Ministero del Tesoro.
9. Al dipendente inviato in missione nell'ambito del territorio nazionale può essere autorizzato l'uso del proprio mezzo proprio di trasporto con la corresponsione a titolo di rimborso spese di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super (rilevato trimestralmente in Italia) ove sia richiesto da particolari modalità di effettuazione della trasferta stessa non essendo disponibile mezzi di trasporto forniti dall'Ente. Per missioni all'estero si potrà consentire l'uso del mezzo proprio in casi eccezionali e per particolari esigenze di servizio, debitamente autorizzati dal Direttore Generale.
Per tale circostanza, che dovrà risultare in modo esplicito nell'autorizzazione, l'Ente stipulerà un'apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti come sopra autorizzati, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto della missione.