ART. 48 - CUMULO INDENNITA'
1. Qualora ad un dipendente vengano simultaneamente corrisposte le indennità di disagio ambientale, per uso di indumenti protettivi, e l'indennità di operazione di impianti nucleari, si procede ad una riduzione pari al 40% dell'importo relativo all'indennità di minor valore.
Qualora vengano corrisposte simultaneamente due delle indennità sopracitate si procede ad una riduzione pari al 20% dell'importo relativo all'indennità di minor valore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente trovano applicazione dalla data di stipulazione del presente contratto.