ART. 58 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:
a) per collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 503/1992;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente
2. L'Ente può, altresì, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora:
a) il dipendente assente per malattia superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di conservazione del posto previsti dall'art. 25, commi 1 e 2;
b) il dipendente non ottemperi, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Ente a far cessare la situazione di incompatibilità di impieghi;
c) il dipendente superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di aspettativa contrattualmente previsti;
d) il dipendente si renda responsabile di violazione dei doveri di comportamento, secondo quanto previsto nell'art. 55 commi 6 e 7.
3. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Ente comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
4. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.