ART. 59 - TERMINI DI PREAVVISO

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto è fissato un termine di preavviso pari a mesi tre.

Il predetto termine di preavviso non trova applicazione nei casi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e di licenziamento senza preavviso.

2. Il dipendente può, in qualunque momento, manifestare la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro inoltrando per iscritto alla Direzione dell'Ente domanda di dimissioni; in tal caso i termini di preavviso sono ridotti della metà.

3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Ente ha diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

 

art.prec. art.succ.