Art. 13 - Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile , 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero le rappresentanze di cui alla lettera b), sino alla costituzione delle RSU, da effettuarsi entro dodici mesi dalla stipulazione del presente contratto;

b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a), ovvero nelle more della costituzione delle R.S.U, secondo quanto previsto alla lettera a).

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