Art. 12 - Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le Amministrazioni sono tenuti a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti ai Comitati per le pari opportunitā, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 10, in relazione alle materie di cui all'art. 10, comma 3.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, č di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
3. E' costituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza Permanente dei Rettori delle Universitā italiane, del Convegno Permanente dei dirigenti amministrativi delle Universitā italiane, degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviani e dell'ISEF e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, due volte l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo all'andamento delle relazioni sindacali nel comparto, alla stipula di contratti collettivi decentrati e all'applicazione degli istituti concernenti la produttivitā.