Art.19 - Assunzioni a tempo determinato

1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento a qualifiche non superiori alla sesta, per le seguenti esigenze:

a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente;

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204 e 9 dicembre 1977 n. 903;

c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi oppure per attività connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9 marzo 1989 n. 88 e al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. Per i braccianti agricoli è consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51;

2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso.

3. Nei casi di cui alle lettera a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a e b, con il rientro in servizio del titolare.

5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno, ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.

6. Le Amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse, di personale tecnico fornito di laurea, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali delle Amministrazioni. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi per la stessa persona.

8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potrà superare il 50% dei finanziamenti.

9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.

9 bis. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 possono essere effettuate anche in relazione a personale laureato medico ed odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi), per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta necessità, dalle sole amministrazioni ove già sussistano alla data del 1° gennaio rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali. Tali assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione dei rapporti in essere alla data predetta e hanno durata massima di tre anni, non prorogabile. Solo qualora risultino disponibili posti rispetto al limite del contingente determinato dai rapporti in essere alla data del 1° gennaio 1997, a seguito della cessazione dei medesimi rapporti ed entro il limite delle risorse rese conseguentemente disponibili e, in ogni caso, delle disponibilità di bilancio, le amministrazioni possono procedere a nuove assunzioni entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione del presente contratto. Al personale assunto a termine si applica la vigente normativa concernente l'incompatibilità anche in materia di libera professione nonché il trattamento economico e normativo delle corrispondenti figure professionali a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dal comma 11.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale laureato medico ed odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) titolare alla data del 1° gennaio 1997 di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l'Università degli Studi Federico II di Napoli e con la Seconda Università degli Studi di Napoli.
I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nelle convenzioni Università-Regione.

10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli artt.26 e 27 in quanto compatibili.
I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 26;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art.23, comma 3 ;

d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 23 e 25.

articolo precedente                                                                                                                             articolo successivo