Art. 36 - Formazione professionale

1. Le parti individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi istituzionali.

2. Le amministrazioni, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, ai fini del costante miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali, organizzano al proprio interno o anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore, corsi di formazione su materie specifiche o a carattere generale organizzati in curricula correlati all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, con il conseguimento di titoli certificati, valorizzabili ai fini della progressione di carriera secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni.

4. L'aggiornamento professionale è obbligatorio o facoltativo e riguarda tutto il personale a tempo indeterminato.

5. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'amministrazione è svolto in orario di lavoro e ha come oggetto:

a) l'aggiornamento delle conoscenze riferite al contesto normativo e alle tecniche di ricerca e di utilizzo dei materiali didattici;

b) l'apprendimento di nuove tecnologie;

c) l'utilizzo ottimale delle risorse umane, organizzative e tecnologiche secondo i programmi delle amministrazioni.

6. Nei programmi di formazione e aggiornamento va dato adeguato risalto agli aspetti che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione delle risorse con riguardo alle innovazioni tecnologiche e organizzative.

7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, effettuate di norma al di fuori dell'orario di lavoro e, ove autorizzate dall'amministrazione, anche in orario di lavoro. Il concorso alle spese da parte dell'amministrazione è, in tale caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.

8. In attuazione dell'accordo decentrato di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

9. Il personale può concorrere nell'attività di formazione, collaborando:

a) nei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dalle amministrazioni;

b) nella formazione di base e riqualificazione del personale.

10. Le attività di cui al comma 9 sono riservate di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. L'individuazione del predetto personale avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.

11. L'attività di formazione, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria sulle risorse di cui al comma 2, con un compenso orario di L.50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di complessità dei corsi, fino a un massimo di 120.000 lire orarie lorde.

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