Art. 37 - Trasferimenti del personale

1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 29 del 1993, le università e gli osservatori comunicano entro il 31 gennaio di ciascun anno alle amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco dei posti vacanti, che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità.

2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso dell'amministrazione di destinazione al trasferimento deve dare all'amministrazione di appartenenza un preavviso pari a quello previsto dall'art. 30, comma 2, salva autorizzazione della stessa al trasferimento entro termini più brevi.

3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva maturata nell'amministrazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e previdenziale.

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