Art. 43 - Produttivitą collettiva e miglioramento dei servizi
1. Le risorse di cui all'art. 42 sono destinate in via prioritaria a promuovere il miglioramento qualitativo dell'attivitą mediante la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento di pił elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura al pubblico degli uffici e delle strutture e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari.
2. Una quota rilevante, non inferiore all'ottanta per cento, delle risorse di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), detratta la quota di risorse destinata a indennitą di posizione, deve essere utilizzata per progetti finalizzati che coinvolgano solo una percentuale limitata del personale.
3. In base ai criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, la scelta dei dipendenti da adibire alle iniziative per la produttivitą collettiva sarą effettuata dalle amministrazioni sulla base della collocazione organizzativa e professionale e della funzionalitą della partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I criteri generali di valutazione della produttivitą e dei risultati saranno oggetto di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi delle iniziative, in modo da garantire la selettivitą della erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potrą basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualitą e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia su elementi attinenti alla qualitą e alla intensitą della partecipazione individuale.
4. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttivitą e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'attivitą di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all' A.RA.N.