Art. 44 - Risorse per la qualità della prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico, dal 1 luglio 1996, ciascuna amministrazione corrisponde i premi di qualità della prestazione individuale utilizzando le risorse di cui all'art. 42, comma 2, lett. c).
2. Il premio è attribuito, ogni semestre, a una percentuale massima del 10 % del personale in servizio a tempo indeterminato distribuita tra le varie qualifiche sulla base di criteri oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, nei limiti delle risorse indicate nel comma 1. L'importo di detti premi è determinato secondo i valori della tabella allegato B.
3. Il direttore amministrativo, su proposta dei dirigenti e dei responsabili delle strutture fornite di autonomia organizzativa, con esclusione di ogni autocandidatura, individuate dagli ordinamenti degli Atenei, attribuisce i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvede all'erogazione degli stessi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4. Le decisioni adottate dalle amministrazioni devono essere rese pubbliche.
5. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN e alle Organizzazioni e Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto.