Art. 46 - Indennità perequative

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale di qualifica inferiore alla VIII nella posizione di segretario di dipartimento alla data del 30 giugno 1995, è corrisposta una indennità annua lorda di lire 2.000.000.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai funzionari della ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica non superiore alla VIII, per la cui assunzione era richiesto quale requisito il diploma di laurea, è attribuita una indennità annua lorda di lire 2.000.000.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è riassorbita ove gli Atenei procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale, all'inquadramento nella qualifica VIII del personale di cui al comma 1 e nella qualifica IX del personale di cui al comma 2, nei posti vacanti, o comunque disponibili a seguito della rideterminazione della pianta organica di Ateneo.

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