Art. 45 - Integrazione tabellare
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale inquadrato nei profili a esaurimento del II livello e al personale già in servizio al 1 luglio 1979 appartenente da tale data alle qualifiche III, IV, V e rimasto nelle medesime qualifiche fino alla data di stipulazione del presente contratto, è corrisposta una indennità annua lorda, nelle misure sotto indicate:
II qualifica | L. 1.000.000 |
III qualifica |
L. 1.350.000 |
IV qualifica |
L. 1.050.000 |
V qualifica | L. 950.000 |
2. L'indennità di cui al comma 1 è riassorbita ove gli Atenei procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale, all'inquadramento nella qualifica superiore del personale di cui al comma 1 nei posti vacanti, o comunque disponibili previa rideterminazione della pianta organica di Ateneo.