Art. 45 - Integrazione tabellare

1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale inquadrato nei profili a esaurimento del II livello e al personale già in servizio al 1 luglio 1979 appartenente da tale data alle qualifiche III, IV, V e rimasto nelle medesime qualifiche fino alla data di stipulazione del presente contratto, è corrisposta una indennità annua lorda, nelle misure sotto indicate:

II qualifica L. 1.000.000

III qualifica

L. 1.350.000

IV qualifica

L. 1.050.000
V qualifica L. 950.000

2. L'indennità di cui al comma 1 è riassorbita ove gli Atenei procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale, all'inquadramento nella qualifica superiore del personale di cui al comma 1 nei posti vacanti, o comunque disponibili previa rideterminazione della pianta organica di Ateneo.

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