Art. 50 - Revisione dell'ordinamento

1. E' istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'ARAN, da rappresentanti delle Università indicati dalla Conferenza dei Rettori e dal Convegno dei dirigenti amministrativi delle Università italiane, nonché da rappresentanti degli Osservatori e dell'ISEF e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro negli Atenei e di formulare eventuali proposte per la revisione dell'ordinamento, con particolare riguardo:

a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto anche della situazione dei singoli Atenei e della esperienza acquisita e delle realtà presenti nei diversi paesi europei; valorizzando comunque il principio di autodeterminazione degli Atenei;

b) alla congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del necessario riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura economica;

c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle istituzioni universitarie;

d) alla individuazione di percorsi di carriera per tipologie professionali, da supportare mediante specifiche iniziative di formazione;

e) alla previsione di specifiche figure professionali connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie;

f) alla verifica della adeguatezza dell'inquadramento nell'ambito delle attuali qualifiche funzionali di alcune specifiche figure professionali, che richiedono il possesso del diploma di laurea o di specializzazione, tra le quali andranno valorizzate quelle che operano:

- nel supporto alle attività di ricerca ed alla didattica, nelle strutture scientifiche e sanitarie;

- nelle attività bibliotecarie, documentaristiche e di diffusione di conoscenza;

- nelle attività edilizie, con particolare riguardo alle responsabilità connesse alla progettazione e realizzazione di strutture;

- nelle attività informatiche;

- nell'attività amministrativa e contabile, in riferimento all'elevato livello di autonomia e responsabilità.

La valorizzazione di tali professionalità potrà anche comportare l'identificazione di un diverso livello di accesso e di percorso professionale specifico;

g) alla armonizzazione e valorizzazione, in prospettiva, del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle istituzioni universitarie rispetto al personale del comparto sanità.

2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione di cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze delle singole Amministrazioni le parti convengono di dar luogo ad una sperimentazione.

La sperimentazione avrà ad oggetto la verifica della coerenza dell'attuale ordinamento con le esigenze organizzative e gestionali degli Atenei medesimi approfondendo anche la possibilità di percorsi di carriera dei dipendenti, e tenendo conto dell'esperienza maturata dalle Amministrazioni nell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 47, nonché degli accordi di cui all'art. 5, comma 3, lettera c). Tali accordi sono a tal fine trasmessi alla Commissione di cui al comma 1, che esprime parere al riguardo. La sperimentazione su dette realtà avrà termine entro il 30 settembre 1996.

3. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno la possibilità di concordare innovazioni di carattere generale sull'ordinamento professionale dei lavoratori.

Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il 31 dicembre 1996 convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30 settembre 1997

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