Art. 51 - Esperti e collaboratori linguistici

1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

- didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;

- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;

2. Il personale di cui al comma 1 può essere assunto, secondo le modalità previste dal citato art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato, per una durata massima di tre anni, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea.

3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è costituito dal trattamento fondamentale di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale.

4. Il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000 orarie. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria. La eventuale partecipazione alle commissioni di esame è computata nel monte ore annuo.

5. Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita.

6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo. I contratti collettivi di Ateneo già stipulati prima della stipulazione del presente contratto scadono secondo quanto previsto dai contratti stessi.

7. I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere.

8. Al personale di cui al comma 1 è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa.

9. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche.

10. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo parziale.

11. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori ed esperti linguistici assunti dagli Atenei fino alla data di stipulazione del presente contratto. La differenza tra il trattamento di miglior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente contratto, e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al precedente comma 5.

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