Art. 2. Aumenti della retribuzione base.

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.

2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:

a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;

b) assegno ad personam non riassorbibile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della 13 mensilità, determinato sommando:

- la differenza tra l'importo dello stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall'articolo 6 del D.L. n. 123 del 1990, convertito nella legge n. 21 del 1991, comprensivo degli aumenti contrattuali relativi al CCNL 1994/1997 (I° biennio economico), lo stipendio tabellare di cui al comma 1, nonché l'incremento di L. 163.000 dal 1/1/1996;

- differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.

3. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

4. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità.

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