Art. 3. Incremento del fondo per il trattamento accessorio.
1. Il "Fondo per la retribuzione accessoria" di cui all'art. 38 del CCNL, è istituito a decorrere dall'1.1.1996 con l'utilizzo delle risorse previste dallo stesso articolo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato:
a) a decorrere dal 1/1/1996 della quota delle risorse derivanti dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995;
b) a decorrere dal 1/1/1997 di un importo pari allo 0,80% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dal 31 dicembre 1997, a valere sulla competenza 1998, di un importo pari all'1,40% del medesimo monte salari;
c) a decorrere dal 1/1/1997 delle risorse derivanti, per ciascuna Amministrazione, dall'applicazione dell'art. 4.
3. All'ammontare del Fondo di cui ai commi precedenti non concorrono gli importi già corrisposti a titolo di compenso per lavoro straordinario, nonché a titolo di compenso incentivante e a titolo di indennità che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni fino alla data di applicazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del CCNL 1994/1997.