Art. 2
Effetti dei benefici
- Le misure degli stipendi risultanti dallapplicazione
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali
e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
- Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 1 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle
scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di
buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
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