Art. 3
(Finanziamento del trattamento accessorio)
1. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato il 21 maggio 1996 sono determinate dall1.1.1996 sommando:
2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.