Art. 3

(Finanziamento del trattamento accessorio)

1. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato il 21 maggio 1996 sono determinate dall1.1.1996 sommando:

  1. il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;
  2. le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttivitą del personale;
  3. le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.

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