ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area di cui all'art.
2, punto I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 24
novembre 1998 per la definizione delle aree autonome della dirigenza.
2. La dirigenza si articola in due fasce ai
sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993. I rapporti di lavoro dei
dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le disposizioni
di legge e sulla base di quanto previsto nel presente contratto.
3. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come d.lgs. n. 29/1993. La dizione
"amministrazione" deve intendersi riferita anche ad enti, aziende e
università.
4. Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa e 1 gennaio
1998 – 31 dicembre 1999 per la parte economica.
5. Gli effetti giuridici decorrono dalla
data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto.
La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui all'art. 51 e 52 del decreto legislativo n. 29/1993.
6. Le amministrazioni destinatarie del
presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e
normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua
entrata in vigore.
7. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
8. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi
rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dirigenti di cui al presente contratto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.