ART. 4 -
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI MINISTERO, AZIENDA, UNIVERSITĄ O ENTE
1. La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;
C) pari opportunitą, con le procedure indicate dall'art. 8 anche per le finalitą della legge 10 aprile 1991, n. 125 ;