ART. 5 - TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO.
1. I contratti collettivi integrativi hanno
durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le
materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi
diversi o verifiche periodiche.
2. L'ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10 per l'avvio
del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. L'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo, corredato da apposita relazione illustrativa tecnico –
finanziaria, è trasmessa, entro 5 giorni, al collegio dei revisori dei conti,
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, ai servizi di controllo interno di
regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 286 del
1999, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art.
52 del d.lgs. n. 29/1993. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Qualora il contratto collettivo
integrativo riguardi Ministeri o Aziende ad ordinamento autonomo, ovvero Enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, a seguito della
certificazione effettuata senza rilievi, o allo scadere del termine di 15
giorni, è inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per la funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con la prescritta relazione tecnica, i quali, entro i
30 giorni successivi ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economica
ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993. Decorso tale termine, la
delegazione di parte pubblica può essere autorizzata alla sottoscrizione ai
sensi del comma precedente. Qualora il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
5. I contratti collettivi integrativi
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi, a meno
di modifiche introdotte dal successivo CCNL e fatto salvo quanto previsto al
comma 1, secondo periodo.
6. Le pubbliche amministrazioni sono tenute
a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
7. I contratti integrativi stipulati in
base ai previgenti CCNL conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione
presso ciascuna Amministrazione del contratto collettivo integrativo di cui al
presente articolo.